Figure chiave della Sicurezza

RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) di Ateneo

Dal 17 febbraio 2025, i lavoratori designati da parte delle rispettive sigle sindacali, a ricoprire il ruolo di RLS in Ateneo, sono i seguenti:

  • Sig.ra Matilde Del Monte;
  • Geom. Rosario Russo;
  • Sig. Raffaele De Marco;
  • Sig. Giampaolo Marena.

Ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 81/2008, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

   a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
   b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
   c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
   d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
   e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
   f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
   g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
   h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
   i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
   l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
   m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
   n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
   o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.