Le attività di informazione e formazione costituiscono misura generale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/2008).
Le definizioni fornite dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sono le seguenti:
- Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro (art. 2, comma 1 lett.bb);
- Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (art. 2, comma 1 lett. aa).
In materia di INFORMAZIONE AI LAVORATORI, l’art. 36 dispone il Datore di Lavoro è tenuto a informare i lavoratori circa:
- i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
- nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46 (primo soccorso e prevenzione incendi);
- nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
- rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Attraverso l’informazione costante e ripetuta, i lavoratori imparano a riconoscere e di conseguenza a ridimensionare e a controllare i rischi presenti in Ateneo.
La FORMAZIONE OBBLIGATORIA dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del Testo Unico, che stabilisce per il datore di lavoro l’obbligo di fornire una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ai lavoratori e ai loro rappresentanti con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni svolte ed ai pericoli presenti negli ambienti di lavoro.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro, ovvero in occasione del cambiamento di mansione, inoltre nel caso in cui vengano introdotte nel ciclo produttivo nuove attrezzature di lavoro o nuove sostanze o preparati pericolosi.
Sono destinatari della formazione prevista dall’art. 37:
- i Dirigenti e i preposti;
- i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- i lavoratori e i “lavoratori equiparati”.
Gli studenti dell’Ateneo che svolgono attività di tirocinio e gli studenti lavoratori part-time, ai sensi dell’art. 2 lett. a) sono equiparati a lavoratori e devono ricevere adeguata formazione e informazione, prima dell’inizio delle attività che prevedono l’esposizione ai rischi.
Procedura Operativa n. 1 - Lavoro al Videoterminale
Informativa ai lavoratori ai sensi art. 36 D.Lgs. 81/2008