Figure chiave della Sicurezza

La RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) in Ateneo è l'Ingegnera Annamaria Della Sala.

Con Decreto Rep. 713/2026, il datore di lavoro ha individuato quali ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione):

  • il Dott. Nicola Di Grazia;
  • il Perito Agrario Salvatore Fiore.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

Dal 17 febbraio 2025, i lavoratori designati da parte delle rispettive sigle sindacali, a ricoprire il ruolo di RLS in Ateneo, sono i seguenti:

  • Sig.ra Matilde Del Monte;
  • Geom. Rosario Russo;
  • Sig. Raffaele De Marco;
  • Sig. Giampaolo Marena.

Ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 81/2008, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

   a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
   b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
   c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
   d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
   e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
   f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
   g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
   h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
   i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
   l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
   m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
   n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
   o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.