Le Università, in quanto luoghi di lavoro, sono tenute a garantire la prevenzione e sicurezza, nonché la tutela della salute del proprio personale, degli utenti e dei terzi a qualsiasi titolo presenti negli ambienti universitari, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81.
Nell'Università, per "lavoratori" si intendono:
- personale strutturato (docente, ricercatore e tecnico-amministrativo)
- personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l’attività presso le strutture dell’università
- studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisiti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.